DIISOCIANATI (termine del 24/08/23)

Entro il 24/08/2023 gli operatori che utilizzano prodotti contenenti diisocianati per scopi industriali e professionali in concentrazione superiore al 0,1% devono essere in possesso di attestato rilasciato a seguito della partecipazione a un corso di formazione specifico in funzione della tipologia di attività che svolgono come previsto dal Regolamento (UE) 2020/1149.

 

Con il termine diisocianati si intende un gruppo di composti chimici piuttosto ampio realizzati dall’unione di due unità di cianati (gruppo -N=C=O) con altri gruppi chimici, mediamente non si tratta di composti molto volatili se si trovano a temperatura ambiente, si tratta di composti piuttosto reattivi, risultano irritanti per tutte le vie di esposizione (cute, occhi, vie respiratorie) e sono anche dotati di una certa tossicità. Sono in grado di sensibilizzare i tessuti attraversati causando sia dermatiti che, soprattutto, sensibilizzazione respiratoria in forma ritenuta particolarmente grave.

 

I diisocianati si trovano all’interno di tantissimi prodotti, in particolare per la produzione di poliuretani e vengono manipolati pertanto in numerosi contesti lavorativi. Il Regolamento (UE) 2020/1149 volutamente non contiene uno specifico elenco di sostanze per le quali, in caso di utilizzo, sia necessario essere formati in modo tale da rimanere valido anche in caso di progresso tecnologico e di nuove formulazioni. Di seguito riportiamo un elenco indicativo e non esaustivo delle tipologie di prodotti che generalmente contengono diisocianati:

 

  • Schiume rigide (per l’isolamento termico di edifici, frigoriferi, impianti di surgelazione, tubazioni e serbatoi di stoccaggio; si trovano nei galleggianti, negli imballaggi, negli elementi di mobili, nelle scocche di macchine o elettrodomestici)
  • Schiume flessibili (materassi, cuscini per divani, sedili per autoveicoli, imbottiture per diverse applicazioni industriali, tessuti laminati)
  • Schiume strutturali a pelle integrale, semirigide e a bassa densità (elementi interni dei veicoli (volante, poggiatesta, ecc), in elementi di arredo, in articoli sportivi (sci, tavole da surf, ecc))
  • Elastomeri (suole per scarpe, pannelli di carrozzeria per veicoli, rulli e ruote dentate, nastri trasportatori, sigillanti per l’edilizia e l’industria automobilistica)
  • Materiali di rivestimento (adesivi, vernici, stucchi, riempitivi)
  • Prodotti non poliuretanici (leganti per la realizzazione di pannelli truciolari o per la realizzazione di stampi in sabbia per fonderie e per la produzione di schiume poliureiche a bassissima densità impiegate per la realizzazione di materiali di imballaggio)

 

Tutti i lavoratori, dipendenti o lavoratori autonomi o datori di lavoro, che nell’ambito della propria attività lavorativa manipolano sostanze contenenti diisocianati (per usi industriali e professionali) in concentrazione superiore allo 0,1% devono possedere un attestato relativo alla formazione sul corretto uso dei diisocianati.

 

Visto l’elevato numero di tipologie di materiali che contengono poliuretani, sono davvero molti i settori di impiego, dalla produzione di componenti per le automobili alle carrozzerie, molte lavorazioni nel settore edilizia e affini (impiantisti, carpentieri, cappottisti, serramentisti, ecc), alla produzione di mobili e di materie plastiche per i più svariati usi.

 

Il primo passo da compiere è verificare l’etichetta e/o la scheda di sicurezza delle sostanze e dei prodotti che si utilizzano nell’ambito della propria attività lavorativa. Nel caso in cui emerga la presenza di diisocianati in percentuale superiore a 0,1% e non sia possibile sostituire il prodotto con uno con percentuale inferiore, è necessario adempiere agli obblighi di formazione introdotti dal Regolamento (UE) 2020/1149.

 

I corsi di formazione sono solitamente suddivisi in tre livelli in base alla tipologia di attività svolta:

 

  • Corso di formazione base sui diisocianati (durata pari a 2 ore)
  • Corso di formazione intermedia sui diisocianati (durata pari a 3 ore)
  • Corso di formazione avanzata sui diisocianati (durata pari a 4 ore)

 

Il Regolamento (UE) 2020/1149 ha indicato che la formazione deve essere rinnovata con periodicità quinquennale.